14 luglio 2009

ANAGRAFE CANINA REGIONALE


microchipTUTTI I PROPRIETARI O DETENTORI, A QUALSIASI TITOLO DI CANI, SONO TENUTI A RISPETTARE LE NORME PREVISTE DALLA L.281/91 E DALLA L.R.43/95 E MODIFICHE SUCCESSIVE (L.R.41/02, Reg.33/04). GLI ANIMALI VENGONO IDENTIFICATI CON MICROCHIP, PRESSO LA ASL O VETERINARIO DI FIDUCIA, ED ISCRITTI ALL’ANAGRAFE CANINA PRESSO LA ASL, CHE REGISTRA IL CODICE DI IDENTIFICAZIONE, I DATI DEL PROPRIETARIO,I DATI DEL CANE.

IN DETTAGLIO: (L.R.43/95 modificata da L.R.41/02 e da Regolamento 33/04):

Obbligo di iscrizione e identificazione: Il cane deve essere iscritto entro sessanta giorni di età, ed entro i trenta giorni successivi alla sua identificazione con microchip.

La procedura po’ essere effettuata presso gli ambulatori della ASL o presso un Medico Veterinario Libero Professionista.

1. Il responsabile di un cane effettua, entro i sessanta giorni di vita , l’iscrizione alla Anagrafe Canina in base alla propria residenza anagrafica; il responsabile provvede, altresì, all’identificazione del cane non oltre il trentesimo giorno dall’iscrizione.

2. Chiunque divenga responsabile di un cane di età superiore a sessanta giorni verifica, al momento in cui ne entra in possesso, se esso sia già iscritto alla anagrafe canina ed identificato con tatuaggio o microchip; in caso contrario, provvede alla immediata iscrizione e identificazione del medesimo.

3. Ritrovamento cane randagio:chiunque rinviene un cane vagante, di qualsiasi età, lo segnala senza indugio agli agenti di polizia municipale del luogo dove è avvenuto il ritrovamento.

4. Ritardo iscrizione: Il responsabile può ritardare l’identificazione fino agli otto mesi di età per i cani che, a sessanta giorni di età, risultino di peso inferiore a cinquecento grammi e che appartengano ad una razza i cui esemplari raggiungono all’età di otto mesi un peso non superiore a cinque chilogrammi.

6. Costi di iscrizione ed identificazione, compreso il prezzo del trasponditore, sono a carico del responsabile.

Art. 6 Iscrizione: L’iscrizione avviene mediante l’inserimento nell’articolazione locale della banca dati regionale dei dati anagrafici sottoscritta dal responsabile.

Art. 7 Identificazione: Successivamente all’iscrizione, o contestualmente ad essa, il medico veterinario impianta al cane un microchip nel sottocute della regione del collo nel terzo craniale del lato sinistro.

Art. 8 Variazioni: In caso di trasferimento di residenza anagrafica il responsabile provvede a darne comunicazione all’azienda USL competente per l’aggiornamento dei dati anagrafici.

In caso di trasferimento della proprietà o della detenzione a qualsiasi titolo e di carattere non temporaneo, il cedente effettua la relativa comunicazione alla azienda USL di propria residenza indicando le generalità complete del nuovo responsabile

per l’aggiornamento dei dati anagrafici. In caso di decesso o scomparsa dell’animale, il responsabile effettua la relativa comunicazione alla azienda USL indicandone le cause.

ANAGRAFE CANINA BANCA DATI REGIONE TOSCANA
(la consultazione libera permette solo la verifica della presenza in archivio del codice microchip. Aggiornamento periodico)

Link a Banca Dati Regione Toscana Link a Banca Dati Nazionale

VARIAZIONI ANAGRAFE CANINA REGIONALE

  • I proprietari o detentori hanno l’obbligo di denunciare per iscritto ai Servizi Veterinari della A.S.L. competente territorialmente :
  • la scomparsa dell’animale entro il terzo giorno successivo all’evento.
  • la morte, la cessione o il cambio di residenza entro quindici giorni successivi all’evento

SANZIONI

1 - OMESSA ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE CANINA

€206.58 (L. 400.000) ART.19 L.R. 43/95

2 - OMESSO TATUAGGIO

€206.58 (L. 400.000) ART.19 L.R. 43/95

3 - OMESSA DENUNCIA DI SMARRIMENTO

€ 154.94 (L. 300.000) ART.19 L.R. 43/95

4 - OMESSA DENUNCIA DI MORTE

€ 103.29 (L. 200.000) ART.19 L.R. 43/95

5 - OMESSA DENUNCIA DI CESSIONE

€ 103.29 (L. 200.000) ART.19 L.R. 43/95

6 - OMESSA DENUNCIA DI CAMBIO DI RESIDENZA

€ 103.29 (L. 200.000) ART.19 L.R. 43/95

7- ABBANDONO E MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

Denuncia Penale art.727 c.p.

Viene chiesto di frequente:

· Il cane è iscritto alla Banca Dati di Anagrafe Canina dopo l’identificazione con microchip, effettuata dal proprio veterinario o presso la ASL.

· Se il cane è già stato iscritto ed identificato con tatuaggio, ed il tatuaggio si mantiene ben leggibile, non è necessario il microchip.

· Se il tatuaggio non è ben leggibile, conviene far inserire un microchip e registrarlo nella Banca Dati dell’Anagrafe Canina

· In caso di ritrovamento del cane smarrito, il codice sarà ricercato sulla Banca Dati Nazionale di Anagrafe Canina, su tutte le Banche Dati disponibili ed attraverso il protocollo di tracciabilità del produttore;

Se il cane ha già un microchip, non è detto che sia iscritto alla Anagrafe Canina: il codice deve essere registrato presso la ASL. Verificatelo sul sito della Banca Dati.

fonte: Asl Firenze

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