i Comuni sono tenuti ad assicurare:
a) la microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione nell`anagrafe canina a nome del Comune di ritrovamento e la sterilizzazione entro il termine di sessanta giorni e, comunque, sempre prima dell`eventuale trasferimento in altro Comune, avvalendosi del servizio veterinario dell`azienda sanitaria locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
b) evitare lo stress degli animali di affezione dovuto a trasporti su lunga distanza che, comunque, devono essere effettuati nel rispetto del regolamento (CE) 1/2005 e del D.Lgs. 151/2007;
c) il possesso da parte della struttura individuata di requisiti fondamentali e condizioni di mantenimento almeno non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi del territorio di provenienza dei cani;
d) il possesso da parte della struttura individuata dell`autorizzazione sanitaria e la presenza di un medico veterinario libero professionista come responsabile sanitario;
e) la struttura individuata per il mantenimento dei cani, inclusi eventuali moduli contigui alla struttura, non deve avere una capacità superiore o superare le duecento unità di animali.
Altre significative misure a tutela della condizione canina prescritte dall’ordinanza 16 luglio 2009 sono:
f) la capacità di restituzione dell`animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione;
g) la struttura individuata per il mantenimento dei cani deve prevedere l`accesso e la presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali, al fine di favorire l`adozione dei cani;
h) garantire attività che aumentino l`adottabilità dei cani e l`apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno.
L`orario di apertura al pubblico deve essere comunicato all`azienda sanitaria locale competente per il territorio di ritrovamento e di arrivo degli animali e deve essere esposto in modo ben visibile tramite apposita cartellonistica all`ingresso della struttura;
i) implementazione di ulteriori iniziative utili a incentivare l`adozione dei cani anche attraverso l`affissione presso l`albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito Internet.
L’ordinanza 16 luglio prevede, infine, alcuni obblighi ed oneri a carico dei Comuni che, in sede di bando di gara o di convenzione per la selezione della struttura di custodia e gestione dei cani randagi e di valutazione delle offerte economiche presentate dai concorrenti devono contemplare principi di prelazione a favore delle strutture che:
- comportino minimi spostamenti degli animali, preferendo ove possibile strutture sul proprio territorio provinciale o regionale;
- si avvalgano di servizi prestati da associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali;
- siano gestite da associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali.
In ogni caso, conclude il provvedimento, il Sindaco del Comune rimane responsabile dei cani prelevati sul proprio territorio e collocati in strutture site in altri Comuni ed in altre Regioni di provenienza e, pertanto, deve:
a) informare del trasferimento dei cani il servizio veterinario dell`azienda sanitaria locale competente per territorio della struttura individuata;
b) effettuare verifiche periodiche sullo stato di salute e benessere dei propri animali non meno di una volta l`anno;
c) dare comunicazione dei risultati ottenuti e dello stato di salute e benessere degli animali al Consiglio comunale anche nel Rendiconto della gestione.
A sua volta, il servizio veterinario dell`azienda sanitaria locale competente per territorio sulla struttura individuata resta comunque responsabile della vigilanza sulla struttura stessa, sulle condizioni igienico sanitarie e di benessere degli animali e sulle azioni di prevenzione e di profilassi effettuate.
Al Prefetto spetta, invece, il compito di esercita potere di vigilanza sull`applicazione dell’ordinanza e la facoltà di esercitare potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti.
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