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10 febbraio 2024

LOTTERIA DI PASQUA 2024

 


🐣LOTTERIA DI PASQUA!!! 🐣

Amici cari, anche quest'anno torniamo con la lotteria di pasqua 😀
Con l’offerta di 1 EURO potrete aiutare gli animali bisognosi. L’Unione fa la forza. Contiamo su di voi ❤️

DOVE TROVARE I BIGLIETTI ( lista in aggiornamento). Grazie di vero cuore a tutti i negozianti che ci stanno aiutando!

🔸STIA
. Bar Capricci
🔹PRATOVECCHIO
. Distributore Agip
. Bar Arcobaleno
🔸POPPI
. Athos pet shop
. Estetica Rigoni
. Parrucchiera Le mille e una piega
. Edicola Baccini
. La Casa di Polly
🔹CASTEL SAN NICCOLÒ
. Bar Il Borgo, Borgo alla collina
🔸️SOCI
. Casentino Combat asd
. Farmacia
. Erboristeria Lo Scrigno Verde
. Cartolibreria Punto e a Capo
🔹️BIBBIENA
. Zampamondo
. Happy Dog
. Palestra Wellnesslab
. Animal Love
. Aquazoo

🔸AREZZO
.Ferramenta Tofani

🔹️CANILE



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14 maggio 2012

ATTENZIONE: CASI DI AVVELENAMENTO A CASTEL FOCOGNANO!

attenzione dinamica  BOCCONI AVVLENATI, ATTENZIONE!
Si è rivolta a noi la Signora Rita Manneschi per segnalare alcuni gravi episodi di avvelenamento avvenuti nel Comune di CASTEL FOCOGNANO, ESATTAMENTE IN LOCALITÀ CASA RAGNO. Vittime alcuni gatti, tra cui uno appartenente alla Signora Rita. I sintomi: bava alla bocca, convulsioni,diarrea. Poco dopo è sopraggiunta la morte. Il veterinario ha confermato l’avvelenamento. Ad oggi non sappiamo se siano stati disseminati nella zona bocconi avvelenati o se si tratti di pesticidi, comunque letali. Nella speranza che al più presto venga fatta luce sulla vicenda da parte delle autorità competenti, allertiamo tutti gli abitanti della zona in quanto i loro animali domestici potrebbero essere a rischio. Ringraziamo la Signora Rita per la segnalazione e invitiamo tutti coloro che dovessero incorrere in episodi del genere a sporgere denuncia.

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14 gennaio 2011

Bibbiena: benedizione degli animali

SOLENNE BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI - 13° edizione

In occasione della ricorrenza della festività di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali, la Propositura di Bibbiena, con il patrocinio del Comune di Bibbiena e la partecipazione di “ass. Amici del Gruppo Pasturo”, “ass. Cavalieri delle Foreste Casentinesi” e “Carnevale storico Città di Bibbiena”, organizza la 13° Edizione della Solenne Benedizione degli animali.

L’evento avrà luogo domenica 23 gennaio a Bibbiena con il seguente programma:

  • ore 10,00 – Propositura di Bibbiena – Santa Messa con offerta dei simboli legati alla figura di Sant’Antonio abate (fuoco, Campanella, Bastone a forma di Tau, Porcellino) e del “panino di Sant’Antonio”
    Tale celebrazione, ormai da cinque anni, è l’occasione per presentare ai Bibbienesi la ragazza che vestirà i panni della “Mea 2011”
  • ore 11,00 – Piazza Tarlati – Solenne Benedizione degli Animali impartita dal Molto Reverendo Padre Raffaele Mennitti, con consegna a tutti i presenti del “panino di Sant’Antonio”. Si tratta di una piccola pagnotta senza sale, che servirà da alimento agli animali, per preservarli o guarirli da malattia.

In caso di maltempo la Benedizione degli animali non avrà luogo e la Santa Messa si svolgerà comunque all’interno della Propositura di Bibbiena (si prega, in tal caso, di non portare gli animali all’interno della Chiesa).

Per garantire un tranquillo svolgimento del raduno, che prevede la contemporanea presenza nella piazza di persone e di animali, è necessario che sia prestata la massima attenzione nella custodia degli animali stessi.
Gli animali non dovranno essere lasciati liberi per nessun motivo, ma saranno direttamente controllati dai loro accompagnatori, ogni specie dovrà sostare all’interno del proprio settore assegnato. L’organizzazione si riserva il diritto di allontanare o non ammettere coloro che non rispettino le regole previste.

Particolari modalità per conduzione animali (per dubbi e chiarimenti contattare l’organizzazione):

  • EQUINI: ALLA MANO
  • CANI: AL GUINZAGLIO E, SE PREVISTO E/O OPPORTUNO, CON MUSERUOLA
  • GATTI: AL GUINZAGLIO O NEI “CESTINI” DA VIAGGIO
  • ALTRI (piccola taglia): SECONDO LE MODALITÀ DELLE DIVERSE TIPOLOGIE E RAZZE, COMUNQUE SOTTO IL CONTROLLO DELL’ACCOMPAGNATORE.
  • ALTRI (grande taglia): IN APPOSITE GABBIE E/O ALL’INTERNO DI MEZZI DI TRASPORTO IDONEI.
    PER QUESTA TIPOLOGIA NECESSARIA COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE.

Si invitano tutti i partecipanti a rispettare le indicazioni sopra citate, in modo da permettere un regolare svolgimento del raduno.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose e animali che dovessero verificarsi nello svolgimento della manifestazione.

per informazioni:  Ass. amici del GRUPPO PASTURO -

eventi@gruppopasturo.com -  tel. 3388224327,

 pagina FaceBook dell'evento

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2 marzo 2010

LA STAGIONE DELLA PREVENZIONE 2010

Per il quinto anno consecutivo l'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani promuove la Stagione della Prevenzione, una campagna di sensibilizzazione alla SOP prevenzione veterinaria insieme a Hill's Pet Nutrition, leader mondiale nella nutrizione e dietetica clinica di cani e gatti. Sono circa tremila gli ambulatori veterinari che aprono le porte ai cani e gatti di tutta Italia. L'anno scorso, grazie alla Stagione della Prevenzione, ben 14.000 pets sono stati visitati dai medici veterinari dell'ANMVI.

La campagna di prevenzione veterinaria è rivolta ai proprietari di cani e gatti che, per tutto il mese di marzo, potranno accompagnare il loro animale per una visita di controllo gratuita presso i Medici Veterinari che aderiscono. Per individuare il medico veterinario territorialmente più vicino basta collegarsi al sito www.stagionedellaprevenzione.it. Oppure chiamare il numero verde (attivo dal 1 marzo): 800189612.

La Stagione della Prevenzione è patrocinata dal Ministero della Salute e dalla Federazione Nazionale Ordini Veterinari (FNOVI). Come fare per approfittare di questa formidabile occasione? Basta collegarsi al sito www.stagionedellaprevenzione.it per individuare il medico veterinario territorialmente più vicino fra quelli che aderiscono all'iniziativa. Oppure chiamare il numero verde (attivo dal 1 marzo): 800189612.

 

FONTE: ANVI

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20 giugno 2009

I CRAS

Recentemente ci è capitato di ricevere segnalazioni riguardanti animali selvatici feriti o in difficoltà. La Nostra Associazione non è attrezzata per far fronte alla maggior parte di tali emergenze. Possiamo però mettervi in contatto con le Autorità competenti (Polizia Provinciale, Forestale, Servizio veterinario ASL ecc.) autorizzate ed attrezzate per intervenire in questi casa.
Vogliamo inoltre segnalarvi l’esistenza dei CRAS. “Con questa sigla si indica un Centro di Recupero per Animali Selvatici, ovvero una struttura attrezzata ed autorizzata che ha la funzione di detenere, curare e riabilitare gli animali appartenenti alla fauna selvatica compresi gli uccelli.
CUCCIOLO_DI_FAINA250L’obiettivo principale dei centri di recupero animali selvatici è quello di curare la fauna selvatica e successivamente di liberarla qualora ne sussistessero le condizioni fisiche idonee per garantire all’animale la sopravvivenza in natura, oppure detenerli in apposite strutture se l’animale risultasse irrecuperabile e quindi incapace di sopravvivere in natura.
Purtroppo quest’ultima ipotesi è molto frequente specialmente quando l’animale selvatico soccorso presenta gravi danni fisici (nel caso di uccelli ad esempio danni all’apparato alare, alla vista, ecc) che anche se curati ne compromettono la capacità di vivere liberamente e quindi la possibilità di procacciarsi il cibo o difendersi da eventuali attacchi di predatori.
La gestione di questi centri di recupero animali selvatici è, generalmente, affidata a volontari (WWF, ENPA, LIPU ecc.) che, seguiti da più veterinari specializzati e guidati dalla passione, prestano gratuitamente il proprio tempo, la loro esperienza e conoscenza nell’intento di salvare e recuperare tutti gli ospiti del centro.
Oltre alle attività principali, precedentemente descritte, i CRAS svolgono anche altre funzioni come ad esempio campagne di sensibilizzazione ed educazione del pubblico, studi e ricerche scientifiche sugli animali, ecc.
In Italia esistono moltissimi CRAS. Tutti coloro che fossero interessati possono consultare questo ELENCO suddiviso per regioni” (Fonte: portale di ornitologia)

In 10 anni sono stati curati più di 10.000 animali selvatici maltrattati, feriti, denutriti, spesso in fin di vita.
Qui sono state accolte anche alcune tigri detenute illegalmente in un canile in provincia di Varese.

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18 giugno 2009

CONTRO L’ABBANDONO….

“UN ALTRO GIORNO SENZA DI TE, UN ALTRO GIORNO SENZA IL TUO SGUARDO, LE NOSTRE CORSE SULL’ERBA, SULLA SABBIA…

CREDEVO CHE NIENTE CI AVREBBE SEPARATI, LO LEGGEVO NEL TUO SGUARDO, NEL TUO SORRISO, NELLE TUE CAREZZE

POI QUEL POMERIGGIO D’ESTATE, QUELL’AREA DI SOSTA AFFOLLATA…

CI SIAMO PERSI E CON TE HO PERSO I COLORI DELLA LUCE.

TI HO CERCATO PER GIORNI TRA MILLE VOLTI ANONIMI…

POI QUALCUNO MI HA PORTATO QUI, FERITA, ESAUSTA

SÌ, SONO CERTA CHE CI SIAMO PERSI E MAGARI ANCHE TU SEI RINCHIUSO DA QUALCHE PARTE

SE NON FOSSE COSÌ SARESTI GIÀ VENUTO A PRENDERMI

MA IO USCIRÒ DA QUI PRIMA O POI E VERRÒ A LIBERARTI

DOVESSE ESSERE L’ULTIMO GESTO DELLA MIA VITA VERRÒ A LIBERARTI

PERCHÉ SO CHE ANCHE TU FARESTI LO STESSO PER ME…. SE POTESSI…. TESORO MIO…”

Testo di Dino Spinella

VIDEO

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20 maggio 2009

ATTENZIONE A NON INVESTIRLI….

riccio 4 riccio 1

In questa stagione nascono i cuccioli di riccio. Per le strade facciamo attenzione anche a loro!

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17 marzo 2009

Animali in condominio


Animali in condominio
. Gli animali possono stare nei condomini
. Solo in casi rari può essere imposto l'allontanamento dell'animale
. E' possibile vietare la detenzione di animali solo se nel regolamento condominiale istituito al momento del contratto di compravendita dello stabile ne viene fatta esplicita menzione
. L'assemblea condominiale non può impedire il possesso di animali neanche se vota all'unanimità
Sentenza Corte di Cassazione (sez. 1 penale) n.1109 del 9 dicembre 1999
La Corte di Cassazione (sezione 1 penale) con sentenza n. 1109 del 9/12/99, che fa giurisprudenza e può essere citata come precedente, ha annullato una sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna determinava in lire 300mila lire di ammenda e 3 milioni di risarcimento danni la pena ad un signore “perché non impedendo gli strepiti e l’abbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi”.La Corte di Cassazione ha stabilito che “è necessario per la configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 659 I comma del Codice Penale (disturbo alla quiete pubblica n.d.r.) che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate (…) è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone (…) tale situazione non ricorre nel caso di specie poiché l’abbaiare del cane dell’imputato ha recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze assunte (…) il comportamento omissivo dell’imputato (che non è intervenuto prontamente per far cessare i continui latrati n.d.r.) integra tutt’al piu’ un mero illecito civile (…) annulla quindi sena rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste”.

Sentenza della Pretura di Campobasso 12/5/90:
"Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene."
Sentenza del Tribunale di Piacenza sez. II 10/4/1990:


"La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietato solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo [...] pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei citeri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni..."

Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000:
Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste". Perché vi sia reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone".

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25 febbraio 2009

INDIRIZZI E LETTERA "tipo"




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ESEMPIO DI LETTERA:



13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) XVI Legislatura, SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
OGGETTO: Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica.


Il/la sottoscritto/a, cittadino/a della Repubblica Italiana, con riferimento al Disegno di legge d’iniziativa del Senatore Benedetti Valentini comunicato alla presidenza della 13 ª Commissione permanente il 18 settembre 2008 recante l’abrogazione della Legge 11 febbraio 1992, n.157 e nuova disciplina dell’attività venatoria, di cui firmatario il Senatore Franco Orsi,
RICHIAMATO-il comma 1 dell’art.21 della Costituzione Italiana “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”,

-l’art. 1 della Dichiarazione universale sui Diritti dell’Animale (Parigi, 15 ottobre 1978 sede dell’UNESCO) che recita testualmente: “Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza”,

-la Direttiva Habitat 92/43/CEE “relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica”,

CONSIDERATO

che la legge 157/1992 è l’unica legge che tutela direttamente la fauna selvatica nel nostro Paese;scompare l’interesse della comunità nazionale e internazionale per la tutela della fauna;scompare la definizione di specie superprotette: animali come il Lupo, l’Orso, le aquile, i fenicotteri, i cigni, le cicogne e tanti altri, in Italia non godranno più delle particolari protezioni previste dalla normativa comunitaria e internazionale;si apre la caccia lungo le rotte di migrazione: un fatto che arrecherà grande disturbo e incentiverà il bracconaggio, in aree molto importanti per il delicatissimo viaggio e la sosta degli uccelli migratori;la totale liberalizzazione dei richiami vivi con la possibilità di detenerne e utilizzarne un numero illimitato;viene mortificata la ricerca scientifica: l’autorità scientifica di riferimento per lo Stato (l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, oggi ISPRA) rischia di essere completamente sostituta da istituti regionali che rilasceranno pareri su materie di rilevanza nazionale e comunitaria;la creazione di istituti regionali renderà potenzialmente impossibile effettuare studi, ricerche e individuazione di standard uniformi sul territorio nazionale;si apre la caccia nei parchi a specie non cacciabili: la formulazione del Testo Orsi rende possibile la caccia in deroga (cioè la caccia alle specie non cacciabili) addirittura nei Parchi e nelle altre aree protette;saranno punite le regioni che proteggono oltre il 30% del territorio regionale: chi protegge "troppa" natura sarà punito;è prevista la licenza di caccia a 16 anni;viene liberalizzato lo sterminio di lupi, orsi, cervi, cani e gatti vaganti: i sindaci assumono poteri di autorizzare interventi di abbattimenti e eradicazione degli animali, in barba alle più elementari norme europee;viene consentito emanare leggi regionali per cacciare specie non cacciabili;viene consentito cacciare con neve e ghiaccio: in momenti di grandi difficoltà per gli animali a reperire cibo, rifugio, calore;vi sarà un ritorno all’utilizzo degli uccelli come zimbelli;viene ridotta la vigilanza venatoria: le guardie ecologiche e zoofile non potranno più svolgere vigilanza nonostante l’Italia è il Paese con il tasso di bracconaggio più alto d’Europa;viene cancellato l’Ente Nazionale Protezione Animali dal Comitato tecnico nazionale: le associazioni ambientaliste presenti nel Comitato sulla 157 saranno ridotte da quattro a tre. L’ENPA, storica associazione animalista italiana, viene del tutto estromessa;

PRESO ATTO

- che l’Italia pur avendo rispettato l’obbligo di comunicare le necessarie norme di recepimento della Direttiva Habitat 92/43/CEE, ha inviato testi con gravi lacune che limitano la gamma di progetti potenzialmente pericolosi soggetti alle misure di salvaguardia della Rete Natura 2000;

-che la Commissione Europea ha inviato all’Italia un parere motivato per violazione ed errato recepimento della Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici con procedura 2006/2131;

-che la Commissione Europea ha messo in mora l’Italia per cattiva applicazione e disapplicazione della Direttiva 79/409/CEE art. 9 sulla caccia in deroga alle specie protette a fine febbraio nella legge regionale della Sardegna 2004, con procedura 2004/4242;

-che la Corte di Giustizia Europea ha condannato l’Italia in quanto la Regione Liguria ha adottato e applicato una normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni stabilite all’art.9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE (legge 34/2001);

-che la Corte di Giustizia Europea aveva emesso un ordinanza, con la quale obbligava l’Italia a sospendere la legge della Regione Liguria in materia di deroghe all’attività venatoria (legge 36/2006) con relativa violazione della Direttiva 79/409/CEE – Procedura 2006/4043, Sentenza C-503/06;

-che la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata con specifica sentenza in materia di “conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409/CEE - deroghe la regime di protezione”, stabiliva che agli Stati membri, indipendentemente dalla ripartizione interna delle competenze determinata dall’ordinamento giuridico nazionale, di garantire, nell’adottare le misure di trasposizione di tale disposizione, che, in tutti i casi di applicazione della deroga ivi prevista e per tutte le specie protette, i prelievi venatori autorizzati non superino un tetto - da determinarsi in base a dati scientifici rigorosi - conforme alla limitazione, imposta da tale disposizione, dei detti prelievi a piccole quantità. Procedimento C-60/05 del 8 giugno 2006;

-che la Corte di Giustizia Europea è intervenuta contro la Repubblica portoghese per non aver rispettato gli obblighi dell’art.4, n.1, della direttiva 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici in area protetta. Sentenza -13 luglio 2006 - Causa C-191/05;

-che la Corte Costituzionale con sentenza 4 luglio 2008, n.250 ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Lombardia in materia di caccia, che prevedeva un sistema di deroga ordinario, in contrasto con la normativa comunitaria (art. 9 della Direttiva Direttiva 79/409/CEE) e con gli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna;

CHIEDE
Il ritiro immediato del Disegno di legge del Senatore Franco Orsi, in quanto esso rappresenta un provvedimento anticostituzionale, contraddice le normative comunitarie in materia di protezione della fauna e le normative comunitarie in materia di deroghe alla caccia.

Distinti saluti
Luogo e Data
Firma (mettere qui il proprio nome e cognome)

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