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24 ottobre 2012

PRESIDIO DELL’ENPA CONTRO L’ATTENDAMENTO DEL CIRCO A SAN GIOVANNI VALDARNO

A San Giovanni Valdarno (Arezzo) arriva il circo con animali e la locale Sezione dell’Enpa organizza, sabato 27 ottobre dalle 15 alle 19, un presidio di protesta. «Ci chiediamo come si possa ancora tollerare di ospitare spettacoli in cui agli animali vengono imposti comportamenti e condizioni talmente contrari alla loro natura da poter essere considerati veri e propri maltrattamenti», commentano i volontari dell’Enpa di San Giovanni Valdarno. «A differenza degli uomini, gli animali non scelgono di esibirsi – prosegue l’Enpa -: per loro il circo significa vivere in gabbia, significa sopportate un addestramento coercitivo, significa provare paura e terrore. Se, come auspichiamo, vogliamo farci portatori di un messaggio di civiltà, non è proprio il caso di che i nostri comuni diano ospitalità a spettacoli del genere.»
Per questo l’Ente Nazionale Protezione Animali di San Giovanni Valdarno si appella ai Sindaci del territorio affinché adottino i provvedimenti necessari a vietare gli attendamenti dei circhi con animali, seguendo così l’esempio dei loro “colleghi” che in altre città italiane hanno adottato misure restrittive per i “tendoni”.
«È ora di dire basta all'utilizzo di animali esotici a fini commerciali. Nei circhi è già possibile assistere a spettacoli con bravissimi artisti che non sfruttano nessun animale. Si tratta di una scelta di responsabilità e di civiltà – conclude l’Enpa di San Giovanni Valdarno -. Alle autorità competenti chiediamo fin da ora di effettuare i dovuti controlli sul circo che si attenderà a breve, verificando la rigorosa applicazione della normativa Cites, nonché sanzionando e rimuovendo le eventuali affissioni abusive che pubblicizzano la presenza della struttura.»

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22 novembre 2011

Casentino: gatto ferito da arma da fuoco.

Moltissime persone ci stanno contattando, anche per telefono e via mail,  per avere notizie di Scheggia. Per chi non ha la possibilità di seguire  l'andamento della  vicenda su Facebook, riportaimo qui i più importanti aggiornamenti  chi ci inviano i proprietari del gattino. 

1 Dicembre. Scheggia è stato sottoposto ad endoscopia stamattina...la trachea e l'esofago nn sono stati danneggiati dai pallini...è stato un miracolo...ho visto la registrazione dell'intervento e le parti nn son nemmeno infiammate....ora è qui che riposa....con i pallini però dovrà convivere purtroppo...è impossibile toglierli tutti.....un Grazie di cuore a tutti per il sostegno. Milena G. 

24 Novembre Ciao amici grazie per il sostegno al mio micione.....il veterinario stamattina ha valutato le condizioni di Scheggia che sembrano un po' migliorate ...almeno mangia un po'...e comincia a uscire dal suo nascondiglio tanto è spaventato poverino.....gli sto facendo tante coccole.....l'intervento è stato rimandato alla prossima settimana per dargli un po' modo di riprendersi perchè comunque è un intervento invasivo.....vi terrò aggiornati...GRAZIE DI CUORE A TUTTI!
23 Novembre. Scheggia stamani non è stato operato perchè da ieri sembra abbia recuperato un pochino di appetito e che sia più vivace. Per ora il dottore preferisce aspettare qualche giorno ed eventualmente effettuare l'intervento all'inizio della prossima settimana. Non è un intervento particolarmente pericoloso, ma meglio essere certi che sia strettamente necessario. Sta mangiando qualche omogenizzato e un po' del suo mangiare abituale, ovviamente fatica a deglutire. La temperatura corporea è regolare ed anche il peso. Vi ringrazio per la disponibilità e la solidarietà che tante persone stanno esprimendo. Vi aggiornerò. Grazie, N.B

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Pubblichiamo la mail inviataci dal proprietario di Scheggia, un gatto ferito gravemente con un fucile da caccia. Quasi sicuramente si tratta di un gesto volontario. Non ci sono parole per commentare un comportamento tanto ignobile avvenuto nel cuore del nostro “civile” (?) Casentino. E’ stata sporta denuncia, ci auguriamo vivamente che il colpevole venga punito.


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CIAO A TUTTI,IO SONO SCHEGGIA, UN MICIO BUONO E DOLCE. UN UOMO CATTIVO E SENZA CUORE MI HA SPARATO E MI HA COLPITO AL COLLO. Il VETERINAIO MI HA DETTO CHE MI HANNO COLPITO DA MOLTO VICINO E HO QUASI CENTO PALLINI, DI QUELLI PICCOLI PER CACCIARE GLI UCCELLINI, ALCUNI DEI QUALI MI HANNO RAGGIUNTO L’ESOFAGO.DA OLTRE DUE SETTIMANE NON RIESCO A MANGIARE E HO LA FEBBRE, NONOSTANTE LE CURE E L’AMORE DELLA MIA PADRONA. ABBIAMO FATTO DENUNCIA ALLA FORESTALE E SPERO CHE L’UOMO CATTIVO SIA SCOPERTO
L’ARTICOLO 544 TER DEL CODICE PENALE PUNISCE CHI MALTRATTA GLI ANIMALI CON LA RECLUSIONE DA 3 A 18 MESI O CON LA MULTA DA 5000 A 30000 EURO.

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24 maggio 2009

STRISCIA LA NOTIZIA ALLO ZOO DI POPPI

ORSO
Puntata di Venerdì 22 Maggio2009. Edoardo Stoppa di STRISCIA LA NOTIZIA è andato a verificare le condizioni di alcuni animali nel Parzo zoo di Poppi.
Intervistati Donato Marmorini (Segretario wwf Arezzo), Ilaria Isacchi (Referente Lav Arezzo) e la proprietaria del parco.
copertina
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“Nella puntata del 22 maggio di Striscia la notizia è andato in onda un servizio sullo zoo di Poppi realizzato da Edoardo Stoppa e nel quale sono intervenuti i rappresentanti di WWF Arezzo e LAV Arezzo. Si tratta di un caso che come WWF seguiamo da oltre 10 anni insieme a LAV e ENPA locali e appunto con il servizio di ieri ci auguriamo che qualcosa si smuova. La situazione infatti, è impantanata da circa due anni, ossia dall'agosto 2007 quando riuscimmo a far intervenire il NIRDA del Corpo Forestale dello Stato, per verificare il rispetto delle normative nazionali. Per chi fosse ulteriormente interessato ad approfondire questo argomento, può scaricare dal sito WWF Arezzo

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21 aprile 2009

DETRAZIONE SPESE VETERINARIE

veterinario01 Anche per quest'anno, è possibile, nella dichiarazione dei redditi (Unico 2008 e 730 2008), detrarre le spese sostenute per i nostri animali domestici.
Il contribuente ha diritto di detrarre il 19% delle spese (sostenute nell'anno) fino all'importo di Euro 387,34 (tetto massimo) con una franchigia di 129,11 euro (dunque con un risparmio massimo di 49,06)
Le spese (sempre secondo la circolare prima indicata) detraibili sono quelle per le prestazioni professionali rese dal medico veterinario e quelle relative all'acquisto di medicinali specifici da questi prescritti (attestcane_soldi_468--468x155ate da scontrino farmaceutico parlante)
Gli animali per i quali si può ricorrere a questa possibilità sono quelli legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. Sono esclusi (come indicato nella circolare 51 del 2001) gli animali allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole e quelli destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare.

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3 aprile 2009

Bocconi avvelenati: Bilanci

CORRIERE DI AREZZO
3 APRILE 2009
Polpette killer anche ai giardini.
Nel 2008 si sono registrate 69 segnalazioni e la Provincia realizza 5 tabellazioni. Chianucci incalza: “Allarme nei parchi, pericolo per i bambini”.
190AREZZO - Polpette killer, bocconi avvelenati, animali uccisi dalla scarsa civiltà di alcuni: le autorità dicono basta. “Occorre sensibilizzare la cittadinanza riguardo le problematiche di avvelenamenti che seppur in calo continuano a colpire la nostra provincia”, spiega l’assessore provinciale alla Caccia, Roberto Vasai. Tolleranza zero verso chi si rende artefice di atti criminali simili, dannosi per gli animali, ma anche per i cittadini. Già, perché “se prima il fenomeno era circoscritto a certe frange poco intelligenti di cacciatori, cercatori di tartufi e simili, adesso le tipologie si allargano e i bocconi avvelenati raggiungono parchi pubblici e perfino i giardini di casa dove gli animali possono rimanere vittima dell’insofferenza del vicinato - spiega il segretario generale Gabriele Chianucci - inutile dire che si tratta dei principali luoghi di svago per i bambini che, di fronte alle polpette killer, non possono riuscire a percepire il pericolo”. Rischi altissimi, dunque. La parola ai numeri. Il fenomeno dei bocconi avvelenati ha registrato negli ultimi tempi una certa flessione anche se da due anni a questa parte sembra essersi stabilizzato. Ma i dati da cui si può attingere rappresentano soltanto una parte del problema, cioè quella denunciata. Sono tanti gli episodi che invece nvolpeon vengono portati in luce. Per il 2008 i casi accertati sono stati 69, 18 ad Arezzo e altri dispersi qua e là nei comuni della Provincia. Civitella e Cortona i più colpiti, con 6 segnalazioni a testa. Nel 2007 erano state invece 82 le segnalazioni, stabili le 18 aretine, molte di più a Caprese Michelangelo che toccava quota 10. E se si sposta l’occhio ancora un po’ più indietro vediamo che nel 2005 alla stessa voce i casi accertati erano 116. Un bel taglio, non c’è che dire, ma non ancora abbastanza. I luoghi. Quello delle polpette killer è un fenomeno che rimane principalmente legato alle aree boschive, soprattutto nei periodi immediatamente successivi alla chiusura della caccia: febbraio, marzo e aprile (24 i casi registrati nel 2008), ma come già detto la pratica si diffonde anche nelle zone abitate con dati che allarmano, 11 le segnalazioni rilevate nelle aree urbane, 13 nei giardini privati e 21 nelle zone agricole nel corso dell’ultimo. Il veleno preferito per eccellenza è il fosforo di zinco, ma c’è chi FlatcoatedGrandeusa il cianuro o chi si affida al più tradizionale veleno per topi, facilissimo da reperire sul mercato per imbottire colli di pollo, polpette e salsicce. Le vittime. Come si evince dal grafico sono state 21 le esche rinvenute nel 2008, nove in più dell’anno precedente; 34 in tutto i cani rimasti vittima dei loro carnefici, 9 i gatti. Nel mirino degli avvelenatori anche poiane, volpi, colombi e piccioni. L’intervento. La Provincia non può restare indifferente di fronte a reati simili nei confronti degli animali, per questo ha provveduto a realizzare cinque tabellazioni: San Cassiano (Palazzo del Pero), La Mita (Civitella in Val di Chiana), Poggio del Drago (Ponticino), San Piero in Frassino (Ortignano Raggiolo), Le Case di Sopra (Bucine) nelle quali spadroneggia il cartello di pericolo che invita a controllare le attività dei bambini e a tenere gli animali al guinzaglio. Le autorità pregano di rivolgersi alla Polizia Provinciale, se si venisse a conoscenza di fatti criminosi simili. Più vigilanza dunque, ma anche repressione. Certo per punire occorre avere prove concrete, in ogni caso per i colpevoli è prevista un’ammenda di 1.549 euro, più l’ovvio sequestro delle esche e, se in possesso di tesserini o licenze, la sospensione di queste per un anno. Inutile dire che purtroppo i casi scovati sono pochissimi e quei pochi cadono in prescrizione visti i tempi della magistratura. Federica Guerri

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24 marzo 2009

Animali in condominio

condominio 4 Gli animali possono stare nei condomini
  • Solo in casi rari può essere imposto l'allontanamento dell'animale
  • E' possibile vietare la detenzione di animali solo se nel regolamento condominiale istituito al momento del contratto di compravendita dello stabile ne viene fatta esplicita menzione
  • L'assemblea condominiale non può impedire il possesso di animali neanche se vota all'unanimità

Sentenza Corte di Cassazione (sez. 1 penale) n.1109 del 9 dicembre 1999
  • La Corte di Cassazione (sezione 1 penale) con sentenza n. 1109 del 9/12/99, che fa giurisprudenza e può essere citata come precedente, ha annullato una sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna determinava in lire 300mila lire di ammenda e 3 milioni di risarcimento danni la pena ad un signore “perché non impedendo gli strepiti e l’abbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi”.
    La Corte di Cassazione ha stabilito che “è necessario per la configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 659 I comma del Codice Penale (disturbo alla quiete pubblica n.d.r.) che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate (…) è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone (…) tale situazione non ricorre nel caso di specie poiché l’abbaiare del cane dell’imputato ha recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze assunte (…) il comportamento omissivo dell’imputato (che non è intervenuto prontamente per far cessare i continui latrati n.d.r.) integra tutt’al piu’ un mero illecito civile (…) annulla quindi sena rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste”.
Sentenza della Pretura di Campobasso 12/5/90:
  • "Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene."
Sentenza del Tribunale di Piacenza sez. II 10/4/1990:
  • "La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietato solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo [...] pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua  esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei citeri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni..."
Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000:
  • Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste". Perché vi sia reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone".
FONTE: ENPA

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Polpette avvelenate: comunicato stampa WWF Arezzo

cs wwf

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16 marzo 2009

Bimbo ucciso dai cani, Enpa: "Randagismo mai affrontato"

16/03/2009. COMUNICATO STAMPA ENPA
BAMBINO AGGREDITO E UCCISO DA RANDAGI A MODICA.: “DOLORE E SGOMENTO
”In merito alla tragedia di Modica (Ragusa), dove un branco di cani randagi ha aggredito a morte un bambino di 10 anni e ferito un altro bambino di 9 anni e un adulto, il Presidente della Protezione Animali, Carla Rocchi, dichiara quanto segue: “Esprimo dolore e sgomento per la disgrazia avvenuta a Modica che è costata la vita a un bambino di 10 anni. Inquieta e deprime che, a 18 anni dall’entrata in vigore della legge di contrasto al randagismo – era il 1991 – e nonostante le risorse che hanno consentito a molte regioni italiane di controllare, contenere, e addirittura superare tale emergenza, esistano ancora aree del nostro paese dove, nonostante l’impegno e la dedizione dei volontari delle associazioni, le istituzioni locali non abbiano ancora affrontato con la necessaria determinazione e professionalità il fenomeno del randagismo”. “Statisticamente – prosegue Rocchi - tale fenomeno è più vasto dove mancano piani di sterilizzazione e progetti di contenimento. Dispiace che la città di Ragusa, che aveva annunciato la volontà positiva di attuare, proprio in collaborazione con l’Ente Nazionale Protezione Animali, un piano di contrasto al randagismo, sia stata colpita da una così grave disgrazia”. “L’impegno – conclude Rocchi - deve rimanere alto e costante perché eventi luttuosi come quello odierno non si verifichino più”. (ENPA, 16 marzo)

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10 marzo 2009

COMUNICATO STAMPA. Enpa Arezzo – Lav Arezzo - Wwf Arezzo


Arezzo, 04 marzo 2009

COMUNICATO STAMPA. Enpa Arezzo – Lav Arezzo - Wwf Arezzo

MALTRATTAMENTO ANIMALI: TRASPORTAVA 39 CANI STIPATI ALL'INTERNO DI UN FURGONE IN CONDIZIONI DI ESTREMA SOFFERENZA – CONDANNATA DAL TRIBUNALE DI AREZZO AL PAGAMENTO DI 15.000 EURO DI MULTA E AL RISARCIMENTO IN FAVORE DI ENPA, LAV E WWF COSTITUITESI PARTE CIVILE

Una lunga storia, iniziata nella tarda serata del 23 marzo 2006 quando, a seguito di un normale controllo la Polizia Autostradale di Battifolle (Arezzo), all'interno di un furgone Ford transit in sosta presso un'area di servizio della A1, venivano rinvenuti 39 cani stipati in 14 gabbie, tra l'altro non tutte adatte al trasporto degli stessi ma addirittura di conigli e simili ed in condizioni di estremo sfinimento e sofferenza. Cani di varie razze e taglie, alcuni dei quali in età avanzata, destinati a finire chissà dove e come, trasportati con un mezzo inadatto allo scopo in quanto privo di sistemi di aerazione e troppo piccolo per il numero di animali trasportati. Veniva immediatamente attivato il servizio veterinario della ASL al fine di verificare lo stato degli animali e adottare le misure urgenti per tutelare la loro salute, in quanto l'inadeguatezza delle condizioni di trasporto avevano causato, ai poveri animali, evidenti difficoltà respiratorie ed un grave stato di disidratazione, dovuto alla mancanza di acqua e cibo. Animali sfiniti anche nel fisico, in quanto sfruttati fino allo stremo delle forze per procreare. Le femmine infatti, anche quelle in età avanzata, presentavano evidenti segni di ripetute gravidanze.

Le associazioni aretine Enpa, Lav e Wwf venute a conoscenza dell'accaduto si adoperavano immediatamente per trovare una casa per i poveri animali sequestrati dalla polizia stradale e si attivavano nei confronti della proprietaria del veicolo, A.F. una donna di Viterbo, contro la quale presentavano un esposto denuncia congiunto alla Procura della Repubblica di Arezzo, per il reato di maltrattamento di animali.

Il processo che si è avviato nel 2008 e che ha visto Enpa, Lav e Wwf costituirsi in giudizio come parte civile rappresentate dall'Avv. Loris Fabbri e con la collaborazione della Dott.ssa Simona Perugini, dopo alcune udienze si è concluso in data odierna con una sentenza esemplare di condanna: 15mila euro di multa per il reato di maltrattamento alla quale A.F è stata condannata dal giudice monocratico Dr. Claudiani, oltre al pagamento delle spese legali e al risarcimento nei confronti di Enpa, Lav e Wwf di una somma di 4500 euro ciascuna.
"Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato", affermano Sandra Capogreco Presidente Enpa di Arezzo, Ilaria Isacchi Presidente Lav di Arezzo e Donato Marmorini, segretario Wwf Arezzo, che proseguono, "Le condizioni nelle quali versavano i poveri animali erano veramente indegne e due di loro a causa di ciò sono purtroppo morti - Ringraziamo le forze dell'ordine intervenute all'epoca che hanno permesso di scoprire questa grave situazione e tutte le persone che in seguito, grazie alla disponibilità della Procura della Repubblica hanno potuto adottare tutti i cani sopravvissuti e per i quali oggi possiamo dire con grande compiacimento che giustizia è fatta!

Enpa Arezzo Lav Arezzo - Wwf Arezzo

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4 marzo 2009

NORME SUL DIVIETO DI UTILIZZO E DI DETENZIONE DI ESCHE O DI BOCCONI AVVELENATI.

Gazzetta Ufficiale N. 13 del 17 Gennaio 2009

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
ORDINANZA 18 dicembre 2008.
Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTEE DELLE POLITICHE SOCIALI,Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regiodecreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decretodel Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lettera u);Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codicepenale;Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successivemodifiche;Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 392, del 6ottobre 1998;Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delleattribuzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politichesociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, alSottosegretario di Stato on. Francesca Martini», registrato allaCorte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;Considerando il dilagare del fenomeno di uccisione di animalimediante l'utilizzo di esche o bocconi avvelenati sia in ambitourbano, che extraurbano nonche' le sempre piu' frequenti morti tra lafauna selvatica per ingestione di sostanze tossiche abbandonatevolontariamente nell'ambiente, con conseguenti rilevanti danni alpatrimonio faunistico selvatico e in particolare alle specie in viadi estinzione;Tenuto conto che la presenza di veleni e sostanze tossiche sulterritorio, in particolare sotto forma di esche o bocconi,rappresenta un serio rischio per la popolazione umana e perl'ambiente, sia direttamente, in particolare per i bambini, cheindirettamente, attraverso la contaminazione ambientale;
Ordina:

Art. 1.

Finalita'
1. La presenza nell'ambiente di bocconi ed esche contenenti velenio sostanze nocive costituisce un grave rischio per la salutedell'uomo, degli animali e per l'ambiente.
2. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia edell'incolumita' delle persone, degli animali e dell'ambiente e'vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelaree abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanzetossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; e' vietato,altresi', la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasialimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni olesioni al soggetto che lo ingerisce .
3. Il proprietario o il responsabile dell' animale deceduto a causadi esche o bocconi avvelenati deve segnalare alle Autorita'competenti.
4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite daditte specializzate, debbono essere effettuate con modalita' tali danon nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali, epubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zoneinteressate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. Latabellazione dovra' contenere l'indicazione della presenza delveleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento,la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.

Art. 2.
Compiti del medico veterinario
1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologiaconclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento o viene aconoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specieanimale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione alsindaco e al Servizio veterinario della Azienda sanitaria localeterritorialmente competente.
2. In caso di decesso dell'animale il medico veterinario deveinviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazionedel veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istitutozooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnatida referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca analitica.A seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze diavvelenamento confermato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale,il medico veterinario, ove ritenga, puo' emettere diagnosi autonoma,senza l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.

Art. 3.
Istituti Zoooprofilattici Sperimentali
1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali devono sottoporre adautopsia l'animale ed effettuare le opportune analisi sui campionipervenuti o prelevati in sede autoptica.
2. L'Istituto di cui al comma 1, deve eseguire le analisi entrotrenta giorni dall'arrivo del campione e comunicarne gli esiti almedico veterinario che ha inviato i campioni, al Servizio veterinariodell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e, qualorapositivo, all'Autorita' giudiziaria.
Art. 4.
Compiti del sindaco
1. Il sindaco, a seguito della segnalazione di cui all'art. 2,comma 1, deve dare immediate disposizioni per l'apertura di unaindagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorita'competenti
2. Il sindaco, qualora venga accertata la violazione dell'art. 1,provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonificadell'area interessata.
3. Il sindaco, entro 48 ore dall'accertamento della violazionedell' art. 1, provvede, in particolare, ad individuare le modalita'di bonifica del terreno e del luogo interessato dall'avvelenamento,prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonche' adintensificare i controlli da parte delle Autorita' preposte.
4. Per garantire una uniforme applicazione delle attivita' previstedal presente articolo, e' attivato, presso ciascuna Prefettura, un«Tavolo di coordinamento» per la gestione degli interventi daeffettuare e per il monitoraggio del fenomeno.
5. Il Tavolo di cui al comma 4, coordinato dal Prefetto o da un suorappresentante, e' composto da un rappresentante della provincia, daisindaci delle aree interessate e da rappresentanti dei Serviziveterinari delle Aziende sanitarie locali, del Corpo forestale delloStato, degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti perterritorio, delle Guardie zoofile e delle Forze di polizia locali.

Art. 5.
Obblighi per i produttori1.
I produttori di presidi medico-chirurgici, di prodottifitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie deitopicidi, ratticidi, lumachicidi e nematocidi ad uso domestico,civile ed agricolo aggiungono al prodotto una sostanza amaricante chelo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel casoin cui la forma commerciale sia «un'esca», deve essere previsto uncontenitore con accesso solo all'animale bersaglio.2. Nell' etichetta dei prodotti di cui al comma 1 devono essereindicati le modalita' d'uso e di smaltimento del prodotto stesso.
Art. 6.
Entrata in vigore
1.La presente Ordinanza, inviata alla Corte dei conti per laregistrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia didodici mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.Roma, 18 dicembre 2008
p. Il MinistroIl Sottosegretario di StatoMartini
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi allapersona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 242

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ESCHE AVVELENATE: ORDINANZA DEL MINISTERO

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17.01.2009 l'Ordinanza 18 dicembre 2008: “ Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.”

L’Ordinanza emanata a tutela dell’incolumità delle persone, degli animali e dell’ambiente, definisce misure di contrasto al fenomeno di uccisione e maltrattamento di animali mediante la disseminazione nell’ambiente di esche o bocconi avvelenati
- Si vieta a chiunque di “utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocivi, compresi vetri,plastiche e metalli; è vietata, altresì, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce”
-Si prevede l’obbligo per il proprietario (o il responsabile) dell’animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati di darne segnalazione alle autorità competenti.
- Operazioni di derattizzazione e di disinfestazione eseguite da ditte specializzate, debbono essere pubblicizzate tramite avvisi, esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, che indichino la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.
- L’articolo 2 dell’Ordinanza definisce i compiti del medico veterinario che, nel caso emetta diagnosi di sospetto avvelenamento o venga a conoscenza di un caso di avvelenamento di un animale domestico o selvatico, deve :
-darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente
-in caso di decesso dell’animale, deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all’identificazione del veleno, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (I.Z.S.) competente per territorio insieme ad un referto anamnestico per indirizzare la ricerca analitica.
L’ I.Z.S. effettua l’autopsia dell’animale e le opportune analisi entro 30 giorni dall’arrivo del campione, inoltra poi l’esito degli accertamenti eseguiti al medico veterinario che ha inviato i campioni, al Servizio veterinario della ASL territorialmente competente e, se positivo, all’Autorità giudiziaria
-L’articolo 4 elenca i compiti del Sindaco che, ricevuta la segnalazione di sospetto avvelenamento, dispone l’apertura di una indagine e provvede ad attivare le iniziative necessarie alla bonifica dell’area interessata nonché a segnalare l’area con un apposita cartellonistica, in caso di positività. Inoltre, presso ciascuna Prefettura viene attivato un "tavolo di coordinamento" per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.
- L’articolo 5 indica gli obblighi per i produttori di presidi medico-chirurgici,di prodotti fito-sanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei topicidi, ratticidi, lumachicidi e nematocidi ad uso domestico, civile ed agricolo, che sono tenuti ad aggiungere al prodotto una sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali. Nel caso in cui la forma commerciale sia un’esca deve essere previsto un contenitore con accesso solo per l’animale "bersaglio”
La pagina web del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblica anche utili indicazioni per i cittadini su Come comportarsi in caso di avvelenamento ed un elenco delle domande e risposte più frequenti (FAQ) (VEDI)

Prosciutto contenete veleneo - pallina da tennis con veleno

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1 marzo 2009

Allerta alimentare: mangimi per cani contaminati da melamina

MANGIMI PER CANI CONTAMINATI DA MELAMINA : AVVISO A CITTADINI E ALLEVATORI.

28 Feb 2009. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, a seguito della conferma ufficiale ricevuta in data odierna della presenza di melamina nel mangime Duck & Barley con lotto 099, e nel Mangime C1 con lotto 094, prodotti dalla ditta Diusapet Srl sita in Marzano (PV), informa i cittadini e in particolare gli allevatori di cani, eventualmente in possesso di tali mangimi nei lotti indicati, di sospenderne o evitarne, a titolo precauzionale, la somministrazione ai propri animali.
Si precisa inoltre che si sta provvedendo al ritiro dei quantitativi di tali mangimi eventualmente ancora presenti sul circuito commerciale.

Fonte: enpa.it

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27 febbraio 2009

ATTENZIONE: APPELLO FASULLO

Da diverso tempo circola in rete un appello relativo a 37 cuccioli da adottare. Si tratta di UN APPELLO FASULLO.(vedi nei dettagli)
Non è la prima volta che si diffondono catene di S.Antonio di questo genere, a volte anche più drammatiche (forse ricorderete la vicenda - falsa - dei cuccioli retriever a rischio soppressione che fece mobilitare l'Italia intera! VEDI ).
Silvia, la persona a cui si fa riferimento nell' appello, esiste realmente ed è una volontaria di Somma Vesuviana. Nonostante abbia smentito lei stessa l'appello (vedi), continua a ricevere chiamate da ogni parte d'Italia.
Vi preghiamo di interrompere la catena che solitamente si presenta così:
OGGETTO Mi fai passaparola?

TESTO: Ho in totale 37 cuccioli, mi serve davvero una mano. Anche se non interessati, inoltrate per favore? Magari qualche vostro conoscente può volere qualcuna di queste piccole pallotte... sono davvero tanti, aiutateci per favore. grazie Silvia + numero di cell.

FOTO DEI CUCCIOLI:




Alcune tra le foto che circolano

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18 febbraio 2009

MINISTERO DELLA SALUTE: STA PER DIVENTARE ESECUTIVA L'ORDINANZA MARTINI-

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IMMINENTE LA NUOVA ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE.


E'pronta l'ordinanza «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani», costituita da 7 articoli che contengono importanti novità, come anticipa il sottosegretario alla Salute, Francesca Martini.l' articolo 1, comma 1 avrà come titolo ''La responsabilita' del proprietario'' che detterà norme innovative:
- Tra qualche settimana al massimo, tutti i cani dovranno essere tenuti al guinzaglio «di lunghezza non superiore a 1,5 metri". dunque non satranno più consentiti i guinzagli estensibili. L'obbligo sarà in vigore «nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico salvo le zone individuate dai Comuni».

- La museruola invece andrà indossata solo nelle situazioni a rischio. I proprietari dovranno comunque portarla con sé, del tipo morbido o rigido, per utilizzarla all'occorrenza.


- Cadono le distinzioni fra razze canine: si legge nelle premesse che: «non è possibile stabilire a priori il rischio di maggiore aggressività solo sulla base di appartenenza a una determinata razza o ai suoi incroci». Le liste di cani pericolosi, previste nella precedente disciplina emanata dall'ex ministro alla Salute, Livia Turco, e prima ancora da Girolamo Sirchia, non hanno funzionato come dimostra il fatto che «episodi di aggressione alle persone persistono». «Il proprietario è responsabile del benessere e del controllo dell'animale - dice Martini, citando il primo articolo - e risponde dal punto di vista civile e penale dei danni ai cittadini o ad altri animali. La responsabilità ricade anche sulle persone incaricate di tenere il cane in sua assenza». «Aumentano le garanzie di sicurezza per i cittadini - spiega il sottosegretario -. L'opinione secondo cui esistono razze a rischio non ha fondamento scientifico. Dipende da come un cane viene educato e seguito. ».


- Tra le novità, un patentino che attesterà la partecipazione dei prprietari ai corsi di formazione ( vedremo in quali cai facoltativi o obbligatori) organizzati da Comuni e Asl.

- Se il cane ha precedenti «aggressivi» scatta l'obbligo dell'assicurazione.


- Altro punto qualificante, il registro per i cani che hanno morso o che sono stati segnalati per comportamenti aggressivi. Per questi cani, inseriti nel registro, c'e' l'obbligo di una polizza per danni conto terzi oltre che l'obbligo di museruola e guinzaglio congiuntamente.

- Prevista anche la regola di munirsi di bustina e paletta per raccogliere le feci depositate sul marciapiede o in mezzo a un'aiuola.

''Questa ordinanza - ha detto Martini - si fonda su due pilastri: la prevenzione e il lavoro sulla formazione quando esistono segnalazioni''. ( Fonte: ANSA/Corriere della Sera)



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