MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ricostruzione completa del testo dell'atto ORDINANZA 16 luglio 2009
Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e
il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli
articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (09A10570)
(GU n. 207 del 7-9-2009 )
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia
di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
febbraio 2003, concernente «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della
salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del
6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli
animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
52 del 4 marzo 2003;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da
compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche
dall'Italia;
Visto il Trattato di Lisbona ratificato ed eseguito con legge 2 agosto
2008, n. 130, il quale sancisce che l'Unione europea e gli Stati membri
tengono conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in
quanto esseri senzienti;
Ritenuta la necessità e l'urgenza, in attesa di intervenire in via
legislativa, di individuare specifiche ed appropriate misure
sanitarie a garanzia della salute, della tutela e del benessere degli
animali nel caso in cui gli stessi siano affidati secondo le
procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Ravvisata, altresì, la necessità e l'urgenza di evitare che animali
di affezione possano essere trasferiti, in alcuni casi anche per lunghe
distanze, in assenza di misure e prescrizioni sanitarie idonee a
garantirne la tutela e il benessere ed evitarne lo stress;
Visto l'art. 650 del codice penale;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al
Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte
dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
Ordina:
Art. 1.
1. L'affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte dei
Comuni, dei cani randagi posti sotto la loro responsabilita' secondo
le norme vigenti, deve tener conto della natura di esseri senzienti
degli animali, applicando i requisiti di cui al comma 2 anche alle
procedure di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
2. I Comuni, ai fini dell'attuazione del comma 1, quali livelli
essenziali di tutela e benessere degli animali sono tenuti ad
assicurare:
a) la microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione
nell'anagrafe canina a nome del Comune di ritrovamento e la
sterilizzazione entro il termine di sessanta giorni e, comunque, sempre
prima dell'eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi del servizio
veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio o
di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
b) evitare lo stress degli animali di affezione dovuto a trasporti su
lunga distanza che comunque devono essere effettuati nel rispetto del
regolamento (CE) 1/2005 e del decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151;
c) il possesso da parte della struttura individuata di requisiti
strutturali e condizioni di mantenimento almeno non inferiori a
quelli previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi del
territorio di provenienza dei cani;
d) il possesso da parte della struttura individuata
dell'autorizzazione sanitaria e la presenza di un medico veterinario
libero professionista come responsabile sanitario;
e) la struttura individuata per il mantenimento dei cani, inclusi
eventuali moduli contigui alla struttura, non deve avere una
capacita' superiore o superare le duecento unita' di animali;
f) la capacita' di restituzione dell'animale al proprietario che ne
faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle procedure
e delle modalita' per assicurare tale restituzione;
g) la struttura individuata per il mantenimento dei cani, deve
prevedere l'accesso alla struttura e la presenza delle associazioni
riconosciute in conformita' alla vigente normativa regionale, onlus o enti
morali aventi come finalita' la protezione degli animali, al fine di
favorire l'adozione dei cani;
h) garantire attivita' che aumentino l'adottabilita' dei cani e
l'apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana, di
cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno. L'orario
di apertura al pubblico deve essere comunicato all'azienda sanitaria
locale competente per il territorio di ritrovamento e di arrivo degli
animali e deve essere esposto in modo ben visibile tramite apposita
cartellonistica all'ingresso della struttura;
i) implementazione di ulteriori iniziative utili a incentivare
l'adozione dei cani anche attraverso l'affissione presso l'albo
pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito
internet.
3. I Comuni in sede di bando di gara o di convenzione e di
valutazione delle offerte economiche devono prevedere principi di
prelazione a favore delle strutture che:
a) comportino minimi spostamenti degli animali preferendo ove
possibile strutture sul proprio territorio provinciale o regionale;
b) si avvalgono di servizi prestati da associazioni riconosciute in
conformita' alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi
come finalita' la protezione degli animali;
c) siano gestite da associazioni riconosciute in conformita' alla vigente
normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalita' la
protezione degli animali.
4. Il Sindaco del Comune rimane responsabile dei cani prelevati sul proprio
territorio e collocati in strutture site in altri Comuni ed in altre
regioni di provenienza e deve:
a) informare del trasferimento dei cani il servizio veterinario
dell'azienda sanitaria locale competente per territorio della
struttura individuata;
b) effettuare verifiche periodiche sullo stato di salute e
benessere dei propri animali non meno di una volta l'anno;
c) dare comunicazione dei risultati ottenuti e dello stato di salute
e benessere degli animali al Consiglio comunale anche nel Rendiconto
della gestione.
5. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio sulla struttura individuata resta comunque
responsabile della vigilanza sulla struttura stessa, sulle condizioni
igienico sanitarie e di benessere degli animali e sulle azioni di
prevenzione e di profilassi effettuate.
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