4 marzo 2009

NORME SUL DIVIETO DI UTILIZZO E DI DETENZIONE DI ESCHE O DI BOCCONI AVVELENATI.

Gazzetta Ufficiale N. 13 del 17 Gennaio 2009

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
ORDINANZA 18 dicembre 2008.
Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTEE DELLE POLITICHE SOCIALI,Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regiodecreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decretodel Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lettera u);Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codicepenale;Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successivemodifiche;Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 392, del 6ottobre 1998;Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delleattribuzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politichesociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, alSottosegretario di Stato on. Francesca Martini», registrato allaCorte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;Considerando il dilagare del fenomeno di uccisione di animalimediante l'utilizzo di esche o bocconi avvelenati sia in ambitourbano, che extraurbano nonche' le sempre piu' frequenti morti tra lafauna selvatica per ingestione di sostanze tossiche abbandonatevolontariamente nell'ambiente, con conseguenti rilevanti danni alpatrimonio faunistico selvatico e in particolare alle specie in viadi estinzione;Tenuto conto che la presenza di veleni e sostanze tossiche sulterritorio, in particolare sotto forma di esche o bocconi,rappresenta un serio rischio per la popolazione umana e perl'ambiente, sia direttamente, in particolare per i bambini, cheindirettamente, attraverso la contaminazione ambientale;
Ordina:

Art. 1.

Finalita'
1. La presenza nell'ambiente di bocconi ed esche contenenti velenio sostanze nocive costituisce un grave rischio per la salutedell'uomo, degli animali e per l'ambiente.
2. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia edell'incolumita' delle persone, degli animali e dell'ambiente e'vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelaree abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanzetossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; e' vietato,altresi', la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasialimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni olesioni al soggetto che lo ingerisce .
3. Il proprietario o il responsabile dell' animale deceduto a causadi esche o bocconi avvelenati deve segnalare alle Autorita'competenti.
4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite daditte specializzate, debbono essere effettuate con modalita' tali danon nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali, epubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zoneinteressate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. Latabellazione dovra' contenere l'indicazione della presenza delveleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento,la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.

Art. 2.
Compiti del medico veterinario
1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologiaconclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento o viene aconoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specieanimale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione alsindaco e al Servizio veterinario della Azienda sanitaria localeterritorialmente competente.
2. In caso di decesso dell'animale il medico veterinario deveinviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazionedel veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istitutozooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnatida referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca analitica.A seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze diavvelenamento confermato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale,il medico veterinario, ove ritenga, puo' emettere diagnosi autonoma,senza l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.

Art. 3.
Istituti Zoooprofilattici Sperimentali
1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali devono sottoporre adautopsia l'animale ed effettuare le opportune analisi sui campionipervenuti o prelevati in sede autoptica.
2. L'Istituto di cui al comma 1, deve eseguire le analisi entrotrenta giorni dall'arrivo del campione e comunicarne gli esiti almedico veterinario che ha inviato i campioni, al Servizio veterinariodell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e, qualorapositivo, all'Autorita' giudiziaria.
Art. 4.
Compiti del sindaco
1. Il sindaco, a seguito della segnalazione di cui all'art. 2,comma 1, deve dare immediate disposizioni per l'apertura di unaindagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorita'competenti
2. Il sindaco, qualora venga accertata la violazione dell'art. 1,provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonificadell'area interessata.
3. Il sindaco, entro 48 ore dall'accertamento della violazionedell' art. 1, provvede, in particolare, ad individuare le modalita'di bonifica del terreno e del luogo interessato dall'avvelenamento,prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonche' adintensificare i controlli da parte delle Autorita' preposte.
4. Per garantire una uniforme applicazione delle attivita' previstedal presente articolo, e' attivato, presso ciascuna Prefettura, un«Tavolo di coordinamento» per la gestione degli interventi daeffettuare e per il monitoraggio del fenomeno.
5. Il Tavolo di cui al comma 4, coordinato dal Prefetto o da un suorappresentante, e' composto da un rappresentante della provincia, daisindaci delle aree interessate e da rappresentanti dei Serviziveterinari delle Aziende sanitarie locali, del Corpo forestale delloStato, degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti perterritorio, delle Guardie zoofile e delle Forze di polizia locali.

Art. 5.
Obblighi per i produttori1.
I produttori di presidi medico-chirurgici, di prodottifitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie deitopicidi, ratticidi, lumachicidi e nematocidi ad uso domestico,civile ed agricolo aggiungono al prodotto una sostanza amaricante chelo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel casoin cui la forma commerciale sia «un'esca», deve essere previsto uncontenitore con accesso solo all'animale bersaglio.2. Nell' etichetta dei prodotti di cui al comma 1 devono essereindicati le modalita' d'uso e di smaltimento del prodotto stesso.
Art. 6.
Entrata in vigore
1.La presente Ordinanza, inviata alla Corte dei conti per laregistrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia didodici mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.Roma, 18 dicembre 2008
p. Il MinistroIl Sottosegretario di StatoMartini
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi allapersona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 242

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