11 settembre 2009

TESTO INTEGRALE ORDINANZA SULLA TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE. G.U n. 207 del 7-9-2009 )

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ricostruzione completa del testo dell'atto ORDINANZA 16 luglio 2009
Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e
il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli
articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (09A10570)
(GU n. 207 del 7-9-2009 )


IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia
di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;
Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
febbraio  2003, concernente «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della
salute,  le regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano  del
6  febbraio  2003,  recante  disposizioni in materia di benessere degli
animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
52 del 4 marzo 2003;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Vista  la  Convenzione  europea  per la protezione degli animali da
compagnia,  approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche
dall'Italia;
Visto  il  Trattato  di  Lisbona ratificato ed eseguito con legge 2 agosto
2008,  n.  130,  il quale sancisce che l'Unione europea e gli Stati  membri
tengono  conto  delle esigenze in materia di benessere degli animali in
quanto esseri senzienti;
Ritenuta la necessità e l'urgenza, in attesa di intervenire in via
legislativa,   di   individuare   specifiche  ed  appropriate  misure
sanitarie a garanzia della salute, della tutela e del benessere degli
animali  nel  caso  in  cui  gli  stessi  siano  affidati  secondo le
procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Ravvisata,  altresì,  la  necessità  e  l'urgenza  di evitare che animali
di affezione possano essere trasferiti, in alcuni casi anche per  lunghe
distanze,  in assenza di misure e prescrizioni sanitarie idonee a
garantirne la tutela e il benessere ed evitarne lo stress;
Visto l'art. 650 del codice penale;
Visto  il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle
attribuzioni  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  per  taluni atti  di  competenza  dell'Amministrazione  al
Sottosegretario  di  Stato  on.le Francesca Martini», registrato alla Corte
dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
Ordina:
Art. 1.
1.  L'affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte dei
Comuni,  dei  cani  randagi  posti sotto la loro responsabilita' secondo
le norme  vigenti,  deve tener conto della natura di esseri senzienti
degli  animali,  applicando  i requisiti di cui al comma 2 anche  alle
procedure  di  cui  agli  articoli  55  e 56 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.


2.  I  Comuni,  ai  fini dell'attuazione del comma 1, quali livelli
essenziali  di  tutela  e  benessere  degli  animali  sono  tenuti ad
assicurare:


a)  la  microchippatura  dei  cani  e  la  contestuale  iscrizione
nell'anagrafe   canina  a  nome  del  Comune  di  ritrovamento  e  la
sterilizzazione entro  il  termine  di  sessanta giorni e, comunque, sempre
prima dell'eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi del servizio
veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio    o
di   medici   veterinari   liberi   professionisti convenzionati;


b) evitare lo stress degli animali di affezione dovuto a trasporti su
lunga distanza che comunque devono essere effettuati nel rispetto del
regolamento (CE) 1/2005 e del decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151;


c)  il  possesso da parte della struttura individuata di requisiti
strutturali  e  condizioni  di  mantenimento  almeno  non inferiori a
quelli previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi del
territorio di provenienza dei cani;


d)    il   possesso   da   parte   della   struttura   individuata
dell'autorizzazione  sanitaria e la presenza di un medico veterinario
libero professionista come responsabile sanitario;


e)  la struttura individuata per il mantenimento dei cani, inclusi
eventuali   moduli  contigui  alla  struttura,  non  deve  avere  una
capacita' superiore o superare le duecento unita' di animali;


f)  la  capacita' di restituzione dell'animale al proprietario che ne
faccia   richiesta,  prevedendo  la  precisa  indicazione  delle procedure
e delle modalita' per assicurare tale restituzione;


g)  la  struttura  individuata  per il mantenimento dei cani, deve
prevedere  l'accesso  alla struttura e la presenza delle associazioni
riconosciute in conformita' alla vigente normativa regionale, onlus o enti
morali  aventi  come  finalita' la protezione degli animali, al fine di
favorire l'adozione dei cani;


h)  garantire  attivita'  che aumentino l'adottabilita' dei cani e
l'apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana, di
cui  uno  festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno. L'orario
di  apertura al pubblico deve essere comunicato all'azienda sanitaria
locale  competente  per il territorio di ritrovamento e di arrivo  degli
animali  e  deve  essere  esposto in modo ben visibile tramite apposita
cartellonistica all'ingresso della struttura;


i)  implementazione  di  ulteriori  iniziative utili a incentivare
l'adozione  dei  cani  anche  attraverso  l'affissione  presso l'albo
pretorio  e  altri  spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito
internet.


3.  I  Comuni  in  sede  di  bando  di  gara  o di convenzione e di
valutazione  delle  offerte  economiche  devono prevedere principi di
prelazione a favore delle strutture che:
a)  comportino  minimi  spostamenti  degli  animali preferendo ove
possibile strutture sul proprio territorio provinciale o regionale;

b)  si  avvalgono di servizi prestati da associazioni riconosciute in
conformita' alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi
come finalita' la protezione degli animali;
c)  siano gestite da associazioni riconosciute in conformita' alla vigente
normativa  regionale,  onlus  o  enti  morali  aventi  come finalita' la
protezione degli animali.


4. Il Sindaco del Comune rimane responsabile dei cani prelevati sul proprio
territorio  e collocati in strutture site in altri Comuni ed in altre
regioni di provenienza e deve:
a)  informare  del  trasferimento dei cani il servizio veterinario
dell'azienda   sanitaria   locale  competente  per  territorio  della
struttura individuata;
b)  effettuare  verifiche  periodiche  sullo  stato  di  salute  e
benessere dei propri animali non meno di una volta l'anno;
c)  dare  comunicazione  dei  risultati  ottenuti e dello stato di salute
e  benessere  degli  animali  al Consiglio comunale anche nel Rendiconto
della gestione.


5. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio   sulla   struttura   individuata   resta   comunque
responsabile della vigilanza sulla struttura stessa, sulle condizioni
igienico  sanitarie  e  di  benessere degli animali e sulle azioni di
prevenzione e di profilassi effettuate.

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