4 marzo 2009

ESCHE AVVELENATE: ORDINANZA DEL MINISTERO

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17.01.2009 l'Ordinanza 18 dicembre 2008: “ Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.”

L’Ordinanza emanata a tutela dell’incolumità delle persone, degli animali e dell’ambiente, definisce misure di contrasto al fenomeno di uccisione e maltrattamento di animali mediante la disseminazione nell’ambiente di esche o bocconi avvelenati
- Si vieta a chiunque di “utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocivi, compresi vetri,plastiche e metalli; è vietata, altresì, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce”
-Si prevede l’obbligo per il proprietario (o il responsabile) dell’animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati di darne segnalazione alle autorità competenti.
- Operazioni di derattizzazione e di disinfestazione eseguite da ditte specializzate, debbono essere pubblicizzate tramite avvisi, esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, che indichino la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.
- L’articolo 2 dell’Ordinanza definisce i compiti del medico veterinario che, nel caso emetta diagnosi di sospetto avvelenamento o venga a conoscenza di un caso di avvelenamento di un animale domestico o selvatico, deve :
-darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente
-in caso di decesso dell’animale, deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all’identificazione del veleno, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (I.Z.S.) competente per territorio insieme ad un referto anamnestico per indirizzare la ricerca analitica.
L’ I.Z.S. effettua l’autopsia dell’animale e le opportune analisi entro 30 giorni dall’arrivo del campione, inoltra poi l’esito degli accertamenti eseguiti al medico veterinario che ha inviato i campioni, al Servizio veterinario della ASL territorialmente competente e, se positivo, all’Autorità giudiziaria
-L’articolo 4 elenca i compiti del Sindaco che, ricevuta la segnalazione di sospetto avvelenamento, dispone l’apertura di una indagine e provvede ad attivare le iniziative necessarie alla bonifica dell’area interessata nonché a segnalare l’area con un apposita cartellonistica, in caso di positività. Inoltre, presso ciascuna Prefettura viene attivato un "tavolo di coordinamento" per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.
- L’articolo 5 indica gli obblighi per i produttori di presidi medico-chirurgici,di prodotti fito-sanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei topicidi, ratticidi, lumachicidi e nematocidi ad uso domestico, civile ed agricolo, che sono tenuti ad aggiungere al prodotto una sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali. Nel caso in cui la forma commerciale sia un’esca deve essere previsto un contenitore con accesso solo per l’animale "bersaglio”
La pagina web del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblica anche utili indicazioni per i cittadini su Come comportarsi in caso di avvelenamento ed un elenco delle domande e risposte più frequenti (FAQ) (VEDI)

Prosciutto contenete veleneo - pallina da tennis con veleno

Condividi

Nessun commento: