5 marzo 2008




LEGGE 473/1993 IN MODIFICA DELL'ART. 727 C.P


Con la legge 473 del 22 novembre 1993, l'articolo 727 del C.P è sostituito dal seguente:



Art. 727
Maltrattamento di animali


Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività e' punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.


La pena e' aumentata se il fatto e' commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.


Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali e' punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.


La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dell'eserciziodell'attività' svolta.


ualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena e' aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attivitàcommerciale, di trasporto o di allevamentoper almeno dodici mesi.



- COMMENTI-



L’art. 727, introdotto dalla legge 473 del 1993, segna un passo in avanti rispetto al passato.


Ma, nonostante sancisca alcuni principi importanti (il rispetto dell’animale e della sua natura etologica), si rivela insufficiente sotto molteplici aspetti per garantire un'effettiva tutela degli animali.


I problemi che tale norma pone sono soprattutto i seguenti:

- essendo il reato di natura contravvenzionale e, per di più, punito con la sola pena dell’ammenda, il termine di prescrizione dello stesso era assai breve( due anni che, in caso di interruzione della prescrizione, potevano arrivare a tre.) Per tale motivo moltissimi processi non arrivavano alle aule del dibattimento in quanto il reato – nel frattempo - si estingueva per prescrizione.


- data la natura contravvenzionale del reato, l’imputato poteva ricorrere non solo al patteggiamento, ma anche all’oblazione (= estinzione del reato di contravvenzione, che preveda come pena solo un’ammenda, attraverso il pagamento di un terzo della pena massima prevista, prima del dibattimento) che estingueva il reato.
E così molti casi si concludevano o con la prescrizione o con una (seppur talvolta salata) ammenda.

Visti i suddetti “limiti” della tutela legislativa offerta dall’art. 727, si è atteso per anni attesa l’approvazione di un provvedimento legislativo organico a tutela degli animali, che potesse ovviare agli inconvenienti.


Nel 2004 viene approvata la nuova legge sul Maltrattamento degli animali.




Essa è accolta favorevolmete da alcune Associazioni animaliste (ENPA; LAV) e criticata da altre. Alcuni Vi hanno perfino visto un passo indietro rispetto alla precedente normtiva.

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