5 marzo 2008


REGOLAMENTO DEL COMUNE DI POPPI


TITOLO V
DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI




ART. 38
PRINCIPI GENERALI



Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, al fine di favorire nel benessere dell'animale la corretta convivenza con l'uomo e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.



ART. 39
BENESSERE DEGLI ANIMALI



Allo scopo di garantire il benessere degli animali :
Sono vietati sul territorio del Comune spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamento o sevizie di animali ai sensi degli articoli 70 e 129 del Regolamento di Pubblica Sicurezza e 727 e 638 del Codice Penale.
L'esposizione degli animali da affezione nei negozi e nei mercati deve tenere conto dei bisogni fisiologici ed etologici delle specie.
E' vietato abbandonare gli animali domestici o tenuti in cattività.
E’ vietato spargere impropriamente veleni o sostanze che possano arrecare danno agli animali presenti sul territorio comunale.



ART. 40
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI



È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
È vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
È vietato lasciar vagare o condurre senza giustificato motivo entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere, in qualsiasi modo, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.
Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
Nei centri abitati urbani non è permesso di tenere, anche in luoghi privati, conigliere o porcilaie, il pollame dovrà essere tenuto costantemente pulito e decentemente accudito in un luogo chiuso in modo da impedirne la circolazione sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.


ART. 41
DETENZIONE DEI CANI



1. È vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
2. Chiunque, nei centri abitati, faccia circolare, in strade, marciapiedi, portici, pubblici giardini attrezzati oppure luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, i cani di qualunque specie, dovrà munirli di collare e assicurarli al guinzaglio , inoltre dovrà munirsi preventivamente di idonea attrezzatura necessaria alla raccolta delle deiezioni degli animali; tale attrezzatura dovrà essere esibita a richiesta delle autorità competenti di cui all’art. 3 comma 1.
3. I conduttori dei cani devono ripulire i siti dalle deiezioni dei loro animali.
4. I conduttori dovranno inoltre evitare che i cani orinino contro porte, entrate di negozi e simili.
5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani da guardia o di grossa taglia o particolarmente aggressivi, dovranno fare in modo, con opportuni necessari accorgimenti, che gli animali non possano aggredire o mordere chicchessia; i cani dovranno essere legati o tenuti recintati in modo che non possano accedere liberamente alla pubblica via o al pubblico passaggio.
6. All’ingresso della proprietà privata dovrà essere segnalata la presenza degli animali e della loro pericolosità.
7. I cani circolanti senza gli accorgimenti come sopra è descritto e che non siano convenientemente custoditi, saranno catturati dal personale comunale incaricato di tale servizio e affidati alle apposite strutture di accoglienza.
8. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.
9. Tutti i cani anche quelli custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di collare e di tatuaggio per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorità comunali.
10. Nei casi stabiliti al comma uno, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione amministrativa o penale a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.
11. Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere prelevato dal personale comunale incaricato di tale servizio con specifico atto amministrativo ed affidato alle strutture di accoglienza canina con oneri a carico del proprietario.




ART. 42
RESPONSABILITA’ DEL DETENTORE



Sul territorio del Comune chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici, in particolare:
fornisce costantemente acqua da bere ed alimentazione giornaliera corretta ed adeguata, nella quantità e nella qualità, alle esigenze della specie, della età e delle condizioni fisiologiche dell'animale.
i cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.
la detenzione dei cani alla catena deve essere evitata: qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.
qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno otto metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza. I locali di ricovero devono essere aperti all'esterno per consentire sufficiente ventilazione ed illuminazione.
lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione o tenuti in cattività deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.



ART. 43
RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE



Chiunque detiene un animale da affezione sul territorio del Comune o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.



ART. 44
ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI E/O RANDAGI



I cittadini devono segnalare la presenza di cani vaganti al Servizio comunale di accalappiamento cani.
I cani vaganti saranno accalappiati dagli addetti autorizzati dal Comune e ricoverati al canile-sanitario municipale.
Alle persone non autorizzate è vietato catturare animali vaganti e detenerli.
Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario potrà essere richiesta la collaborazione del servizio veterinario della ASL per la cattura dell’animale.


ART. 45
CUSTODIA E DESTINAZIONE DEI CANI ACCALAPPIATI



I cani accalappiati non possono essere soppressi né essere destinati alla sperimentazione, saranno presi in cura dal Servizio Veterinario della ASL e ricoverati nel canile-sanitario.
Se non tatuati saranno ricoverati per un periodo non inferiore a dieci giorni nel canile-sanitario con osservazione e trattamenti profilattici a cura del Servizio Veterinario della ASL, dopodiché potranno essere dati in affidamento in forma definitiva o temporanea ai privati che ne facciano richiesta o trasferiti nel canile-rifugio.
Se tatuati saranno riconsegnati al proprietario, cui spetta il pagamento delle sanzioni previste e delle spese di cattura, di custodia e sanitarie sostenute.



ART. 46
CANI DA PASTORE


I cani da pastore adibiti alla custodia di greggi, mandrie od armenti possono essere tenuti sciolti e senza museruola soltanto nel territorio rurale del Comune, e allorquando il bestiame sia in transito sulla pubblica strada.
Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando utilizzati per i servizi di istituto;
Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani addestrati impiegati in compiti di pubblica utilità (Protezione Civile).



ART. 47
COLOMBI IN CITTA'


Il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema può con apposita ordinanza procedere, sentito il Servizio Veterinario della A.S.L., alla attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili.
E' fatto obbligo a tutti i cittadini di segnalare la presenza di volatili morti sul territorio del Comune affinché siano eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico competente gli opportuni esami di laboratorio.

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