30 aprile 2008

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MODIFICA ALL’ORDINANZA 12 DICEMBRE 2006
TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA
DALL'AGGRESSIONE DI CANI


7 Maggio 2007




IL MINISTRO DELLA SALUTE
- Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
- Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;
- Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'articolo 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;
- Ritenuta la necessità e l’urgenza di adottare, in attesa dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;
- Vista l’ordinanza 12 dicembre 2006 “Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani”;
- Considerato che il taglio della coda dei cani se eseguito precocemente da un medico veterinario non comporta eccessive sofferenze dell’animale, si possono parzialmente accogliere le richieste rappresentate dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) per una deroga al divieto di cui all’art.1, comma 1, lettera e), punto i) dell’ordinanza 12 dicembre 2006, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia;
- Tenuto conto delle motivazioni avanzate dallo stesso ENCI circa il mantenimento della variabilità genetica, la deroga al divieto riguarda esclusivamente le razze canine riconosciute dalla FCI con caudotomia prevista dallo standard;
- Considerato che il riferimento all’articolo 2, comma 6 legge 14 agosto 1991, n.281, può indurre ad una non corretta interpretazione dell’art.5, comma 5 dell’ordinanza 12 dicembre 2006;

ORDINA
ARTICOLO 1
L’ordinanza 12 dicembre 2006 “Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani” è modificata nel modo seguente:

all’art.1, comma 1, lettera e), punto i) dopo la parola “coda” è inserita la seguente frase “fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla FCI con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita”;

La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione (7 maggio 2007 – ndR) e ha efficacia sino al 13 gennaio 2008.




COMMENTI E REAZIONI
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LAV

BENE L’ANNULLAMENTO DELLE DISPOSIZIONI SULL’ABBATTIMENTO DEI CANI, MALE LA MODIFICA DEL DIVIETO DEL TAGLIO DELLACODA.

“La nostra protesta non è stata vana e finalmente ilMinistero della Salute è tornato sui suoi passi e ha annullato le disposizionirelative alla possibilità di abbattimento dei cani in base alla razza diappartenenza. Purtroppo registriamo anche un cambio di rotta negativo, fruttodella pressione degli allevatori, quello del ripristino del taglio della coda.Occorre ora un Disegno di Legge che punti finalmente a regolare in manieraorganica la materia”.Ciro Troiano, responsabile SOS Maltrattamenti dellaLAV, alla lettura dell’Ordinanza del Ministro della SaluteLivia Turco che modifica in due punti la sua precedente Ordinanza relativa alla“Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dicani”.
per i cani appartenenti
alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. concaudotomia prevista dallo
standard, sino all’emanazione di una legge didivieto generale specifica
in materia. Il taglio della coda, oveconsentito, deve essere eseguito da
un medico veterinario entro la primasettimana di vita”.
– continua Troiano - La mutilazione, senza esigenze cliniche, della coda rappresenta un vero maltrattamento poiché sottopone gli animali a condott eincompatibili con la loro natura e le loro caratteristiche etologiche: nei cani, la coda, tra le altre cose, svolge funzioni comunicative importanti. “Serve”,ad assumere particolari posture che comunicano lo stato di attenzione, di eccitazione, di paura, di “avvertimento” prima dell’aggressione, di sottomissione, ecc. Il suo taglio, quindi, limitagli animali nell’esercizio dei moduli comportamentali più essenziali, in violazione delle naturali esigenze etologiche.”

Infine,l’ordinanza, accogliendo le richieste della LAV, annulla la parterelativa alla possibilità di abbattere gli animali in base alla loro razza di appartenenza


all’art.5, comma 5 è eliminata la frase “ivi compresa la valutazione ai sensi dell’art.2, comma 6 legge 14 agosto 1991, n.281”.
Comunicato stampa LAV 8 maggio 2007




ENPA


MODIFICATA L’ORDINANZA TURCO. L’ENPA: OK PER I LIMITI ALL’ABBATTIMENTO, MA IL TAGLIO DELLA CODA È INACCETTABILE

L’Enpa interviene sul nuovo provvedimento del Ministero della Salute che modifica l’ordinanza Turco sui cani pericolosi in due punti, uno positivo, l’altro no: è un’ottima cosa l’eliminazione all’articolo 5 del riferimento alla legge 281/91, che rischiava di facilitare l’abbattimento degli animali considerati aggressivi, ma il taglio della coda è una mutilazione inaccettabile e tale resta nonostante le preoccupazioni dell’Enci per gli standard di razza.
"La modifica all’ordinanza Turco ci lascia sconcertati" ha commentato Carla Rocchi, presidente nazionale dell’Enpa, "perché - trattandosi di un provvedimento che si è comunque posto come obiettivo il miglioramento del benessere animale - non riusciamo a comprendere come possa poi tornare indietro su una questione, quella delle mutilazioni, che era evidentemente corretta nel testo originale".
L’Enpa aveva chiesto la modifica dell’ordinanza relativamente all’articolo 5 e manifesta apprezzamento per questa variazione, ma piuttosto di rendere nuovamente possibile il taglio della coda per questioni di razza inaccettabili, sarebbe stato auspicabile togliere del tutto l’elenco dei cani cosiddetti "cattivi" per trovare altre soluzioni alla gestione degli animali di taglia grande. "Non è rispondendo alle pressioni fatte dall’Enci per la purezza della razza che si cura il benessere degli animali" ha concluso Carla Rocchi. "Bisogna avere più coraggio nelle decisioni di tutela, senza retrocessioni né concessioni a chi è interessato soltanto all’estetica dei propri amici animali. Chi ama il proprio cane non può nemmeno ipotizzare di sottoporlo a operazioni chirurgiche non necessarie". (8 maggio 2007)
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